Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subìto comprovati e gravi danni fisici o psicologici, che si siano distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.